lunedì 10 novembre 2008


Regio Decreto Legge 23 settembre 1938 - XVI, n. 1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 - VI, n. 577, e successive modificazioni; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;Udito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del nostro Ministro Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;Abbiamo decretato e decretiamo:Art. 1. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.Art. 2. Le comunità possono aprire, con l'autorizzazione del Ministero per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per i fanciulli di razza ebraica.Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.Art. 3. Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stati, con opportuni arrangiamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche. Art. 4. Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVIVittorio EmanueleMussolini, Bottai, Di Revel Visto il Guardasigilli: Solmi

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