venerdì 6 febbraio 2009

Gerusalemme - tunnel sotto le mura del Kotel

Cari amici, portiamo a Vostra conoscenza che , anche in seguito ad interventi fatti da parte del Comites di Israele e da parte di alcuni privati , l'on.le Fiamma Nirenstein ha presentato alcuni giorni fa alla Camera dei Deputati una interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per alcune questioni connesse con l'interpretazione della legge che tratta la materia della concessione del vitalizio connesso con le provvidenze a favore dei peseguitati politici ed antifascisti.Qui di seguito riportiamo il testo completo della interrogazione al Ministro.Cordiali saluti, Beniamino Lazar Presidente Comites Tel Aviv - Israele

Interrogazione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali a risposta scritta

Per sapere, premesso che
l'articolo 4, comma 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali", prevede che: "Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell'entrata in vigore delle presente legge. ";malgrado il legislatore abbia inteso stabilire, come requisiti per la concessione del vitalizio, il raggiungimento dell'età pensionabile oppure la condizione di inabilità a proficuo lavoro, risulta all'interrogante che la Commissione per le Provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali abbia interpretato contra legem la norma in oggetto, nel senso della richiesta di un duplice requisito (il raggiungimento del limite d'età e, in aggiunta, l'inabilità al lavoro), e abbia imposto, su questa base, a richiedenti ultra-ottantenni una visita medico legale presso un'apposita Commissione Medica;- se i fatti evidenziati rispondano al vero e se ciò corrisponda ad una prassi costantemente seguita dalla Commissione per le Provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali, oppure ad errori in cui la suddetta Commissione è occasionalmente incorsa per un numero limitato di casi;- in che modo intenda intervenire per ripristinare un'interpretazione corretta della norma in oggetto e per riconoscere tempestivamente il vitalizio richiesto gli eventuali aventi diritto ingiustamente esclusi dal beneficio.
FIAMMA NIRENSTEIN 3 febbraio 2009

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