martedì 11 novembre 2008


Il Tempio di Gerusalemme, come doveva essere.

STRUTTURA DEL TEMPIO di GERUSALEMME

Il centro di ogni pratica religiosa per i Giudei, era il Tempio di Gerusalemme. Il primo Tempio era stato concepito da re Davide, ed edificato dal figlio Salomone; distrutto nel 586 a.C. dal babilonese Nabucodonosor, fu riedificato grazie alle concessioni del persiano Ciro il Grande nel 538. Si tratta del cosiddetto secondo Tempio.All’epoca di Gesù esso era stato completamente rifatto da Erode il Grande, che aveva iniziato i lavori di restauro e ampliamento nel 20-19 a.C., e aveva terminato nel giro di un anno e mezzo il Tempio vero e proprio, rispettando il disegno tradizionale salomonico; ma i lavori sulle parti restanti terminarono solo nel 64 d.C., pochi anni prima della sua definitiva distruzione da parte dell’esercito del generale romano Tito. I vangeli fanno allusione alla lunghezza di questi lavori, ed all’imponenza delle opere realizzate. Sebbene quello di Erode fosse in realtà il terzo edificio, esso è considerato tradizionalmente come facente parte dell’epoca del secondo Tempio, considerandolo moralmente tutt’uno col Tempio dei reduci dall’esilio babilonese.
Non è facile ricostruire quale fosse la disposizione precisa dei vari edifici, ma la struttura generale del santuario ci è nota.L’intero complesso misurava circa 121.000 metri quadri, circondato da un muro che correva per 256×288×430×443 metri. Sul lato nord il tempio era collegato con la Fortezza Antonia, costruita da Erode sulle rovine di una precedente torre, e a sud est si trovava il famoso Pinnacolo di cui parlano i vangeli (Mt. 4,5; Lc. 4,9).L’ingresso principale (vi erano ingressi su tutti i lati, ciascuno con un nome: Porta nord, Porta dorata, etc.), preceduto da un locale per le abluzioni rituali (mikveh), si trovava sul lato sud, ed era costituito da una grande gradinata con due porte, una doppia e una tripla. L’atrio era costituito da portici e gallerie coperte che percorrevano tutto il lato esterno dell’edificio; quello sul lato sud, appunto, era detto Portico regio, mentre quello a est si chiamava Portico di Salomone (Gv. 10,23; At. 3,11), e guardava sul torrente Cedron.
Oltrepassati i portici, ci si ritrovava nell’ampio Atrio dei Gentili, uno spiazzo accessibile anche ai pagani, occupato da cambiavalute, venditori di animali per i sacrifici, visitatori (Gv. 2,14; Mc. 11,15), maestri della legge (Gv. 18,19); tutti gli stranieri che giungevano a Gerusalemme non mancavano di visitare il Tempio, di cui il Talmud scriverà: “Colui che non ha visto il Tempio di Erode in vita sua, non ha mai visto un edificio maestoso”.Al centro dell’Atrio dei Gentili, si ergeva un luogo sopraelevato, separato dal resto con una balaustra di pietra che segnava il limite oltre il quale pagani e incirconcisi non potevano avanzare. Numerose iscrizioni in greco e latino ammonivano gli stranieri, come quella ritrovata nel 1871, che recita: “Nessuno straniero metta piede entro la balaustrata che sta attorno al Tempio e nel recinto. Colui che vi fosse sorpreso, sarà la causa per se stesso della morte che ne seguirà”.Superata la balaustrata, si entrava in un altro atrio, al quale si accedeva tramite nove porte; la più nota era la Porta bella, ove stazionavano numerosi mendicanti in attesa di elemosina (At. 3,2), che introduceva nell’Atrio delle donne, così chiamato perché ad esse non era permesso superarlo. Quest’area più interna e circoscritta, separava i giudei dai pagani, ed era una sorta di luogo d’incontro; in esso si raccoglievano anche le offerte per la tesoreria del Tempio, amministrata dai Leviti, in recipienti a forma di corno (Mc. 12,42-44). Sui quattro angoli, c’erano dei locali separati: il deposito della legna, dell’olio e del vino, la camera dei Nazirei e quella per l’ispezione dei lebbrosi.
Tramite la Porta di Nicanore, il luogo ove le madri offrivano il sacrificio dopo la nascita del loro primogenito (Lc. 2,22), si accedeva all’Atrio degli Israeliti.
Il santuario aveva la pianta del tempio di Salomone: superato il parapetto che introduceva all’Atrio dei Sacerdoti, si trovava il grande Altare degli olocausti, collocato di fronte all’entrata del Tempio propriamente detto, ed il deposito dell’acqua. L’altare era costruito di pietra grezza mai toccata da strumenti metallici, con gli angoli decorati con protuberanze a forma di corno.
Dodici gradini conducevano al Santo, con l’altare dei profumi (Lc. 1,9) in legno di acacia rivestito di ori, ove si offriva due volte al giorno una speciale mistura di aromi (Es. 30,1-10 e 34-36; 37,25-28. È l'incenso che offre Zaccaria in Lc 1,9), la tavola dei pani della proposizione (Es. 25,23-30; 37,10-16; 40,22) ed il candelabro aureo a sette braccia (menorah), con ornamenti a fior di mandorlo, sul quale ardevano lampade ad olio.Poi, isolato da una spessa cortina, il Santo dei Santi, un locale cubico di nove metri di lato, spoglio e senza finestre, ove solo il sommo sacerdote nel giorno delle espiazioni poteva penetrare, vestito di semplice abito di lino bianco (Lev. 16,12).
Dopo che l’arca dell’alleanza era scomparsa con la presa di Gerusalemme del 587, il Sancta Sanctorum era vuoto. http://spazioinwind.libero.it/

riproduzione del Tempio del Bible Museum di Amsterdam dimensioni: 27x9x13.5 metri

Storia del Tempio di Gerusalemme

Il Tempio di Gerusalemme fu costruito dal Re d'Israele Salomone, questi visse attorno al 960 AC ed era figlio del Re Davide, il quale ebbe per primo l'idea di costruire una "casa" per l'Iddio d'Israele. Ma Dio non ritenne opportuno che fosse lui a costruire il Tempio poiché aveva sparso troppo sangue, fu quindi costruito da suo figlio Salomone.
Il Tempio aveva la funzione di essere il luogo in cui il Sacerdote, che era l'intermediario fra l'uomo e Dio, entrava e sacrificava un animale per l'espiazione della colpa del popolo. Il sangue dell'animale però costituiva un simbolo, ovvero copriva temporaneamente il peccato, pertanto il sacrificio per il popolo doveva essere effettuato con cadenza periodica, annualmente. Questo atto aveva la funzione di insegnare al popolo che "senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato", per introdurre il concetto espiatorio divino di Gesù Cristo, il quale avrebbe dato se stesso, perfettamente uomo e perfettamente Dio, per l'espiazione del peccato di tutto il popolo, dei Giudei prima e dei Gentili (i non ebrei) dopo. La figura del Sommo Sacerdote, l'unico autorizzato ad attraversare la cortina dal luogo Santo al luogo Santissimo in occasione del Sommo sacrificio, allo stesso tempo prefigura Gesù, il quale è il Sacerdote Supremo, il quale essendo senza peccato è l'unico che dando se stesso ha potuto essere un sacrificio gradito a Dio per l'espiazione del peccato, che pur essendo rivolto a tutti indistintamente, ha effetto esclusivamente sul credente, dato che si è salvati per grazia attraverso la fede e non per opere altrimenti la grazia non è più grazia. E' anche per questo che nel Vangelo, alla morte di Gesù viene evidenziato che "la cortina si spezzò" ovvero, con la morte di Gesù, con il Suo sacrificio, ormai l'uomo aveva libero accesso a Dio, dato che la cortina (la tenda) che separava il luogo Santo dal luogo Santissimo era squarciata. Chiaramente non poteva essere un terremoto a squarciarla ma quello fu un atto di Dio, il quale intendeva dare un segno evidente di ciò che stava accadendo.
La prima volta il Tempio fu distrutto da Nabucadonosor, il più potente re Babilonese, nel 587 AC, il quale oltre a distruggere il Tempio deportò il popolo a Babilonia, Israele in quel tempo era già stato diviso in duo con il regno del Nord chiamato Israele, ed il regno del Sud chiamato Giuda, perché comprendeva sostanzialmente la sola tribù di Giuda. La divisione avvenne con i re Geroboamo (Israele) e Roboamo (Giuda) circa nel 930 AC . Nessun re di Israele seguì mai l'insegnamento di Dio e questa nazione venne distrutta e deportata per mano degli Assiri circa nel 730 AC si persero così traccia delle discendenze delle altre Tribù di Israele, proprio in seguito alla deportazione ed alla dispersione del popolo. Giuda al contrario mantenne la sua unità sebbene con alti e bassi, ebbe dei re che seguirono l'insegnamento di Dio, fu comunque deportato per 70 anni in Babilonia, per poi rientrare nella terra promessa con l'aiuto di Ciro il Persiano. Il Profeta Geremia profetizzò che Giuda sarebbe stato deportato per mano dei Babilonesi per 70 anni, mentre Isaia profetizzo che Ciro avrebbe ricondotto il Popolo a Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme fu ricostruito e completato nel 515 AC. Il profeta Daniele profetizzò che il Messia sarebbe venuto 483 anni dopo la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, il Messia in base alle profezie doveva provenire dalla Tribù di Giuda, ecco perché Dio fece in modo che Giuda esistesse fino alla venuta di Gesù Cristo, poiché era necessario poter dimostrare la Sua discendenza, in modo chiaro ed inequivocabile, dato che in Israele si usava registrare ogni nascita in un apposito registro, questa abitudine aveva anche la funzione di verificare che le persone alle quali venivano affidati posti di responsabilità non avessero nella propria famiglia dei malfattori, una specie di "Antimafia" dei giorni nostri.
La seconda volta il Tempio fu distrutto dai Romani per mano di Tito nel 70 AC, molti Ebrei circa 1.100.000 furono uccisi, il resto venne deportato. Questo fatto ha una duplice valenza, la prima dimostra agli Ebrei che Gesù è l'unico Ebreo che avrebbe potuto adempiere le profezie che lo riguardano, ed in ogni caso essendo stata cancellata ogni traccia delle discendenze del popolo di Giuda, è impossibile ad un Ebreo determinare se discende da Isai e da Davide. Pertanto nessun Ebreo oggi può affermare di essere il Messia potendo dimostrare la sua discendenza. L'altro aspetto è quello dottrinale. Dopo la morte e la resurrezione di Gesù i Cristiani si trovarono in contrasto con gli Ebrei ortodossi, i quali affermavano che era necessario proseguire la tradizione ebraica, incluso il sacrificio annuale nel Tempio per l'espiazione del peccato del popolo. Con la distruzione del Tempio, veniva a mancare l'occasione di contesa con la dispensazione della Grazia attraverso la fede. La legge infatti non salva, ma è il "tutore" che evidenzia la realtà peccatrice dell'uomo, affinché questi realizzi la sua incapacità di redimersi da solo ed invochi la salvezza di Cristo per la sua colpa.
La Bibbia dice che il Tempio verrà ricostruito, dato che durante i 7 anni di Tribolazione sarà ristabilito il sacrificio ed il Tempio sarà profanato dall'Anticristo. Si sa che oggi nel mondo Ebraico esistano i piani già pronti per la ricostruzione del Tempio, ci sono già i finanziamenti, l'unico problema, se così si può dire, è dato dal fatto che la dove dovrebbe sorgere il Tempio c'è ora la Moschea di Gerusalemme. http://www.rapimento.com/

lunedì 10 novembre 2008


Decreto Ministeriale 30 luglio 1940-XVIII

Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica
Il Guardasigilli Ministro per la Grazia e la Giustizia Visto l'art. 32 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa;Di concerto con il Ministro per l'interno, col segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;Sentito il Consiglio dei Ministri;Decreta:Art. 1. I professionisti che aspirano all'iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento.Art. 2. I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno.Quando l'iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua cancellazione dall'elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso.Art. 3. Il ricorso della Commissione centrale indicato all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve essere accompagnato dal versamento di lire cento.Art. 4. I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco e al ricorso; quella del versamento di cui all'art. 2 deve essere presentata alla Commissione.Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell'eseguito versamento.Art. 5. Il contributo di lire duecento di cui all'art. 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. La Commissione pronuncerà la cancellazione dall'elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell'art. 2, comma secondo.Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell'iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all'art. 1, fermo il disposto del comma precedente.Art. 6. Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati, a norma del presente decreto, le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.Roma, addì 30 luglio 1940-XVIIIIl Ministro per la grazia e giustizia, Grandip. il Ministro per l'interno, BuffariniIl Segretario del P.N.F., MutiIl Ministro per le finanze, Di RevelIl Ministro per i lavori pubblici, SerenaIl ministro per l'agricoltura e le foreste, Tassinarip. Il Ministro per le corporazioni, Cianetti http://www.olokaustos.org/


Regio Decreto Legge 23 settembre 1938 - XVI, n. 1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 - VI, n. 577, e successive modificazioni; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;Udito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del nostro Ministro Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;Abbiamo decretato e decretiamo:Art. 1. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.Art. 2. Le comunità possono aprire, con l'autorizzazione del Ministero per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per i fanciulli di razza ebraica.Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.Art. 3. Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stati, con opportuni arrangiamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche. Art. 4. Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVIVittorio EmanueleMussolini, Bottai, Di Revel Visto il Guardasigilli: Solmi

domenica 9 novembre 2008

cliccando sopra ingradite l'immagine

venerdì 7 novembre 2008

Gerusalemme - Modellino del 2° Tempio

Israele, la biometria diventa obbligatoria

Sembra che Israele abbia bisogno di un sistema sicure in grado di identificare inequivocabilmente ogni cittadino presente nel paese.Chiaramente le tecnologie più note, sono relative alle impronte digitali e al riconoscimento facciale. Pertanto, anche in questo caso, la proposta di legge che prevede l’istituzione di carte di identità elettroniche non poteva dimenticare queste informazioni biometriche. Il problema (se così vogliamo chiamarlo) è che queste considerazioni sembrano essere uscite dallo stato embrionale in cui si trovavano. Una commissione parlamentare sembra aver già conferito una prima approvazione al progetto che adesso deve passare l’esame di altre commissioni per verificare la compatibilità con la normativa vigente nel paese.Anche in questo caso, le motivazioni che spingono alla biometria sono quelle di un sistema di identificazione più rapido ed efficace, privo (o quasi) dei costi attualmente necessari al riconoscimento di una persona.Inoltre, il vantaggio di sicurezza è che le informazioni biometriche risiedono e non possono essere dissociate dalla persona stessa (si spera).
Purtroppo però permangono delle perplessità. In che modo verranno gestiti i database contenenti milioni di informazioni assolutamente riservate e sensibili? Quali le tecnologie utilizzate e quali le politiche e le autorizzazioni di accesso agli stessi DB? E ancora, quali azioni verranno messe in campo per evitare abusi o violazioni?Non rimane che aspettare, fiduciosi che prima di obbligare i cittadini a sottostare a nuove regole vengano prese le dovute precauzioni.

giovedì 6 novembre 2008

Wadi nel Neghev

ISRAELE: APPROVATA LA LEGGE CHE VIETA SONDAGGI 4 GIORNI PRECEDENTI ALLE PRIMARIE

06 nov. - Il parlamento israeliano ha approvato oggi una legge che vieta la pubblicazione di sondaggi nei quattro giorni precedenti alle elezioni primarie di partito. La norma prevede inoltre che vengano indicate obbligatoriamente alcune informazioni, come il numero di persone intervistate, la loro origine e il metodo usato per raccogliere i dati. Promotori della proposta di legge alcuni deputati del partito laburista, di Kadima e del Likud. L'inziativa legislativa era partita diversi mesi fa ed è stata accelerata dopo le primarie del maggiore partito politico del paese che hanno sancito la vittoria del ministro degli Esteri Tzipi Livni sull'avversario Shaul Mofaz. I sondaggi precedenti al voto avevano previsto un'ampia maggioranza per la Livni, mentre poi la vittoria è stata ottenuta con un margine ristretto. Commentando la nuova legge, il presidente della Commissione Affari Costituzionali e Giustizia alla Knesset, Menachem Ben-Sasson (Kadima), ha dichiarato che è impossibile controllare il flusso di informazioni nel periodo immediatamente precedente al voto ''ma è importante cercare di permettere alla gente di formarsi un'opinione senza che un sondaggio possa influenzarla''. La nuova norma entrerà in vigore nei prossimi giorni, in modo da poter regolare le primarie che i partiti organizzeranno in vista delle elezioni di febbraio. (Adnkronos).

mercoledì 5 novembre 2008

Mezze penne tricolore

ingredienti: 350 g di mezze penne rigate,250 g di mozzarella,400 g di pomodorini ciliegia,100 g di olive nere,4 cucchiai di olio extravergine,1 cipolla,1 mazzetto di basilico,sale e pepe.Procedimento: sbucciate la cipolla e affettatela. lavate i pomodori, asciugateli e tagliateli a pezzetti. tagliate a dadini la mozzarella e snocciolate le olive. raccogliete in una terrina la cipolla, i pomodori, le mozzarelle, le olive e l'olio. Mescolate con cura e insaporite con sale e pepe.portate a ebollizione una pentola con abbondante acqua, salatela e fatevi cuocere la pasta. scolatela al dente e mescolatela subito al condimento preparato. trasferite in un piatto daportata, cospargete con basilico, lavato, asciugato e sminuzzato e servite. http://youloseforum.forumfree.net/

Burghul con zucchine

Ingredienti: 300 gr di burghul, 4 grosse zucchine verdi, 1 cipolla, 1 limone,prezzemolo,menta,curry,pepe.Bollire il burghul in acqua salata. Nel frattempo cucinare le zucchine tagliate a rondelle in una padella con un po' d'olio, il prezzemolo e la cipolla tagliata a spicchi sottili. Unire anche il curry.Mischiare burghul e zucchine, aggiungere il pepe e il succo di un limone.Si può mangiare freddo o caldo. Guarnire con le foglie di menta.

Il burghul è frumento germogliato che viene seccato e tritato grossolanamente. E' pertanto un cereale integrale e come tale è ricco di sostanze nutritive quali sali minerali e vitamine, che rendono questo prodotto estremamente nutriente.Il suo uso è tipico del Medio Oriente, ma si sta piano piano affermando anche in Italia come ingrediente per ottime insalate fredde, minestre, come base per ripieni o come contorno per carni e pesci. Il suo uso è in effetti molto simile a quello del riso, di cui ne ricalca la versatilità.In commercio si trova generalmente precotto a vapore e seccato, quindi tritato secondo diverse granulometrie. E' possibile infatti trovarlo grosso, fine e finissimo. La varietà più piccola è migliore per le insalate fredde, quella più grande per le minestre.http://youloseforum.forumfree.net/

Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, XVI, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'EtiopiaVisto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo; Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza. Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI. Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici. Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio EmanueleMussolini, Bottai, Di Revel Visto il Guardasigilli: Solmi